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Sez. 2, Sentenza n. 6171 del 02/06/1993 (Rv. 482646 - 01)

Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore | Direttive del committente - Obiezioni tecniche - Obbligo dell'appaltatore - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482646-01

Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore

Nel contratto di appalto non solo l'esecuzione dei lavori deve avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di attività inerisce, ma anche l'impostazione dell'opera stessa, nella sua progettazione e nelle sue direttive generali, deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da non renderla superflua. L'appaltatore, quindi, fuori dal caso eccezionale in cui agisca come "nudus minister" del committente, non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva di costui, col rischio di rendere tutta l'opera non solo inutile ma anche dannosa, ma ha il dovere di prospettargli le eventuali obiezioni tecniche che in ipotesi si frappongano alla esecuzione di un dato lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)