Sez. 2, Sentenza n. 12759 del 23/12/1993 (Rv. 484844 - 01)
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere | Accertamento tecnico preventivo - Compensazione del consulente d'ufficio e di parte - Somme erogate dalla parte richiedente - Spese giudiziali - Configurabilità - Condizioni - Acquisizione degli atti dell'accertamento nel giudizio di merito - Necessità.
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere
Le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)