Sez. 6, Sentenza n. 48428 del 08/10/2014 Ud. (dep. 21/11/2014) Rv. 261248 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Motivazione - "Per relationem" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di appello composta dalla riproduzione letterale di ampi stralci della sentenza appellata inframmezzati da inserti contenenti l'esposizione delle censure formulate nell'atto di impugnazione e un'autonoma ed originale risposta alle stesse).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)