Sez. 1, Sentenza n. 12634 del 26/11/1992 (Rv. 479717 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Oggetto dell'imposta | Vendite conseguenti ad esecuzione forzata - Inclusione - Art. 1 d.P.R. n. 688 del 1974 - Portata - Carattere interpretativo.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Oggetto dell'imposta
L'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, sostituendo l'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, non ha apportato alcuna innovazione al precedente testo, ma lo ha solo interpretato, sicché le vendite conseguenti ad esecuzione forzata erano soggette all'I.N.V.I.M. anche prima della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)