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Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme per il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media, con efficacia fin dal corrente anno scolastico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1 Esami di maturita'

1. A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita'.

2. L'esame di maturita' e' esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalita' stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970.

3. Il titolo conseguito nell'esame di maturita' posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

Art. 2 Condizioni di ammissione

1. Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dello istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Lo scrutinio finale di cui al precedente comma e' inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie.

3. L'ammissione e' deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza. In caso di parita' di voti il candidato e' ammesso.

4. Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturita' viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio ....

Art. 3 Altre condizioni di ammissione

1. Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

2. I candidati non considerati nel primo comma dello articolo 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto non e' prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di una eventuale altra maturita' o abilitazione precedentemente conseguita.

3. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'.

Art. 5 Prove di esame

1. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

2. L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche.2

4. Le seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' essere grafica o scritto-grafica, sara' indicata dal Ministero entro il 10 maggio e vertera' su materie indicate nell'allegata Tabella A.2

5. Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua tedesca.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono esami con una sola prova scritta.

7. I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero.

8. Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalita' previste per gli esami dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

9. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvedera' alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti.

10. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.3

Art. 6 Colloquio

1. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nello ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 maggio e comprende la discussione sugli elaborati.2

2. A richiesta del candidato, il colloquio puo' svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al secondo comma. In tal caso il presidente della commissione puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo.2 Il colloquio, che e' collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.2

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 APRILE 1969, N. 119.

Art. 7 Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica Istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si puo' derogare dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno piu' anziano per servizio in ciascuna commissione sara' anche il membro effettivo per i privatisti.

2. Il presidente e' scelto nelle seguenti categorie:

  1. a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

  2. b) professori universitari aggregati;

  3. c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di scuola secondarie di secondo grado statali o pareggiate;

  4. c-bis) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado;

  5. d) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati;

  6. e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto e il cui insegnamento di cattedra si svolga nel gruppo terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturita' (triennio o quadriennio).

3. In caso di assoluta necessita', il Ministro e' autorizzato a derogare dalle limitazioni previste nella lettera c) del precedente comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della materia attinente allo esame.

4. I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica e magistrale o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame.

5. Il presidente delle commissioni di maturita' nei licei artistici e' scelto oltre che nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del precedente secondo comma anche tra i liberi docenti incaricati e assistenti universitario di materie attinenti all'esame od ordinari di licei artistici statali o pareggiati, nonche' tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame. I commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e tra i professori di cui al precedente quarto comma.

6. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice-presidente.

7. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici un membro puo' essere scelto dal Ministro tra estranei all'insegnamento, purche' munito di titolo di studio attinente all'indirizzo oggetto dell'esame di maturita', fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico.

8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.

9. Nelle commissioni per gli esami di maturita' negli istituti tecnici alle materie tecnico-professionali, in caso di necessita' o di urgenza, e' possibile prescindere dal requisito dell'abilitazione.

10. Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati.

Art. 8 Giudizio di maturita'

1. A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro.

2. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturita' e' integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali puo' assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sara' rapportato a sessantesimi.

3. Tale voto e' valido ad ogni effetto di legge.

4. Per ciascun, candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturita' artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facolta' di architettura o nell'accademia di belle arti.

5. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto e alla valutazione dell'orientamento partecipa l'intera commissione. ... I diplomi di maturita' recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito.

6. Il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

7. I candidati non maturi provenienti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni.

8. I candidati non provenienti da scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta i quali non abbiano conseguito la maturita' possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe.

Art. 8-bis Prove scritte suppletive per ammalati

1. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami.

2. I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto di arte e della scuola magistrale.

Art. 9 Indennita' di esami

1. Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturita' viene corrisposto, in aggiunta alla indennita' di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede.

2. Sono abrogate le norme che attribuiscono al personale di cui al presente articolo compensi comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente comma.45

Art. 10 Esami di licenza della scuola media

1. L'esame di licenza della scuola media, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si sostiene in unica sessione con possibilita' di prove suppletive nei casi previsti dall'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo" "distinto", "buono", "sufficiente" e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato".

3. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia l'idoneita' alla terza classe della scuola media, a giudizio della commissione, ha la facolta' di iscriversi alla terza classe.