Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria per i bambini entro il primo anno di eta' e deve essere eseguita gratuitamente.
2. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di eta'.1
Art. 2
1. Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.
2. I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.
3. La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.1
Art. 3
1. La persona che esercita la patria potesta' o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui e' ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, e' responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119.1
Art. 4
1. Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanita', deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, le persone indicate nell'articolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori all'autorita' giudiziaria.
2. Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola d'obbligo e' aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.
3. Lo stesso certificato e' prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettivita' infantile.
4. Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.1
Art. 5
1. E' abrogata la legge 30 luglio 1959, n. 695.1
Art. 6
1. L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge fara' carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1966
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE