Sez. 1, Sentenza n. 13212 del 10/09/2003 (Rv. 566714 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Fallimento - Reclamo al tribunale avverso provvedimento del giudice delegato - Collegio giudicante - Pretesa incompatibilità del giudice delegato a farne parte - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
La pretesa incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso il decreto emesso dallo stesso giudice non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ., e dunque anche in udienza se non le era precedentemente nota la partecipazione, al collegio, del giudice delegato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)