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Sez. L, Sentenza n. 1168 del 22/02/1979 (Rv. 397381 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - DIRITTO DI RITENZIONE - CONDIZIONI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397381-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - POTERI DELL'AFFITTUARIO - DIRITTO DI RITENZIONE - CONDIZIONI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il diritto di ritenzione a favore dell'affittuario, previsto dalla legge 11 febbraio 1971 n 11 fino a quando non e stato soddisfatto il di lui credito o non siano state date idonee garanzie, compete, in presenza della prova circa la sussistenza dei miglioramenti, quando esso sia stato fatto valere, espressamente e tempestivamente, nel giudizio di merito, e non quando sia eccepito per la prima volta in Cassazione, atteso che tale giudizio non puo essere esteso a eccezioni e deduzioni che dilatino il thema decidendi oltre i limiti anteriormente fissati e discussi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)