Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno
Testo in vigore al
Art. 57
1. L'immissione in possesso dei quotisti avra' luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario regionale, con l'assistenza del Podesta' o del presidente dell'Associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.
2. Dell'immissione in possesso sara' redatto verbale da trasmettersi al Commissario.
3. I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sara' nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sara' ripetuto con intervallo di dieci giorni.
4. Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell'art. 21 della legge.
5. Il mancato intervento dei quotisti dovra' risultare dal verbale che sara' all'uopo redatto.
Capo IV. Associazione agrarie e frazioni di Comuni.
Art. 58
1. I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'Associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.
Art. 59
1. Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformita' di statuti e regolamenti loro particolari. Questi pero' nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.
2. Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sara' trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il Consiglio di Stato, potra' annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.
Art. 60
1. Il Prefetto della Provincia curera' tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le Associazioni si mostrino negligenti.
2. La Giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potra' introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterra' necessarie nell'interesse dell'Ente agrario.
3. Contro le decisioni della Giunta spetta alle Associazioni la facolta' di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale, che decidera' definitivamente.
Art. 61
1. Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le Associazioni aventi per fine il godimento di usi su terre private o di Comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.
Art. 62
1. Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potra' essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sara' completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.
2. Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici ne' diritti da far valere su altre terre.
3. I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del Comune, a cui l'Associazione appartiene, per notizia di tutti gl'interessati.
Art. 63
1. Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie, approvato col R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, e' abrogato.
Art. 64
1. Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procedera' alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.
2. Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.
3. L'amministrazione separata della frazione restera' soggetta alla sorveglianza del Podesta' del Comune, il quale potra' sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.
Art. 65
1. Le norme contenute nel Cap. II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei Comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostansiali e permanenti migliorie, ancorche' su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.
Art. 66
1. All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvedera' con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'Associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia.
2. Le istanze delle Associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Titolo III. Giurisdizione e procedura.
Art. 67
1. Allorquando dovra' procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuita', od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'economia nazionale stabilira' con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.
Art. 68
1. Gl'istruttori potranno essere incaricati:
1) di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
2) di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuita' e di formulare i relativi progetti;
3) di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;
4) di promuovere l'esecuzione delle decisioni;
5) di trattare e ricevere conciliazioni;
6) e di eseguire ogni altra disposizione che verra' loro impartita dal Commissario.
2. Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.
Art. 69
1. Gli istruttori, che non abbiano anche la qualita' di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal Commissario.
2. Il Commissario potra' pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.
Art. 70
1. Il decreto di nomina di questi incaricati indichera' l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.
Art. 71
1. Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagl'incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potra' disporre, se lo credera', la comunicazione agl'interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non e' applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.
Art. 72
1. Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti gia' da essi compiuti nell' esercizio dell'ufficio, ancorche' non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.
2. Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.
3. In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvedera' nei modi stabiliti dall'art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.
Art. 73
1. I Podesta' dei Comuni ed i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.
2. I Podesta' dovranno inoltre sorvegliare affinche' i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.
Art. 74
1. Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.
2. Il decreto del Commissario sara' notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
3. Il reclamo non avra' effetto sospensivo.
Art. 75
1. Quando il Commissario ravvisera' che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra piu' frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata gia' costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne dara' notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituira' la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.
2. Lo stesso procedimento si seguira' quando, contestandosi dal Comune la qualita' demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.
Art. 76
1. Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge.
2. Il commissario con decreto in piedi al ricorso stabilira' il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterra' opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.
Art. 77
1. La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sara' fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
2. Potra' pero' il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.