Sez. L - , Sentenza n. 6485 del 09/03/2021 (Rv. 660630 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Valutazione comparativa con gli altri candidati - Motivazione omessa o invalida - Motivazione insufficiente - Differenze - Conseguenze in tema di risarcimento del danno da perdita di “chance” - Criteri di determinazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)