Sez. U, Sentenza n. 7042 del 21/03/2013 (Rv. 625506 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Funzionalità della scorrettezza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - la quale dà rilievo come illecito disciplinare ai "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti" tenuti nei confronti, tra i diversi soggetti menzionati, anche "di altri magistrati" - deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi all'interno dell'ufficio, atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza. (Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso avverso la condanna inflitta a carico di un magistrato autore di condotte, a danno di una collega, integranti gli estremi del reato di "atti persecutori" ex art. 612-bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)