diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 300 del 1989

Decisione
decisa il 1989-05-17, depositata il 1989-05-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:300
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24498

  • Elezioni
  • Regione valle d'aosta
  • Contenzioso elettorale regionale
  • Principio del doppio grado di giurisdizione
  • Previsione per le regioni ad autonomia ordinaria e non anche per la regione valle d'aosta
  • Previsione, in tale regione, di un solo grado di giurisdizione (davanti alla corte d'appello)
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23 aprile 1981, n. 154, nonché dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n. 1257. I primi due articoli vengono censurati in quanto non estendono alle Regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale; ma tali norme non sono direttamente applicabili al giudizio principale, retto dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962, rispetto al quale l'impugnazione viene prospettata solo di riflesso, non essendo dato comprendere la portata della censura pertanto trattandosi di mera riproposizione di questione già dichiarata inammissibile con sentenza n. 1131 del 1988, va emessa a riguardo pronuncia di manifesta inammissibilità.

Norme impugnate

  • art. 19 legge 17 febbraio 1968, n. 108
  • art. 27 legge 5 agosto 1962, n. 1257
  • art. 7 legge 23 aprile 1981, n. 154

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Torrione Gianni e Bich Edoardo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989; 3) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), assumendo che tali disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria e non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale regionale, determinino una irragionevole disparità di trattamento a danno di quest'ultima; che è altresì censurato, "di riflesso", l'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n.1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale - in unico grado - alla Corte d'appello di Torino;
punto 2
Considerato che la questione, già proposta dalla stessa Corte d'appello di Torino, è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 1131 del 1988 in riferimento tanto alle disposizioni direttamente impugnate, non applicabili nel giudizio principale, quanto a quella in esso effettivamente applicabile - e cioè l'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 - "poiché non è dato comprendere, in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata 'di riflesso'"; che, poiché con le tre predette ordinanze la questione è riproposta nei medesimi termini e con identica prospettazione, essa va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e, "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con tre ordinanze emesse il 30 settembre 1988 (r.o. nn. 1, 2, 3 del 1989). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze