Sez. 5, Sentenza n. 3400 del 12/02/2010 (Rv. 611948 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Emendabilità - Erroneo assoggettamento ad imposta di redditi non tassabili, secondo il regime di cui al d.P.R. n. 597 del 1973 - Successiva tassabilità, ai sensi del d.P.R. n. 917 del 1986, retroattivamente applicabile ex art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Rettificabilità, da parte del contribuente, della dichiarazione originariamente errata - Ammissibilità - Condizioni - Data di effettuazione della rettifica - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi e con riguardo all'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, il quale ha reso retroattivamente applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 (qualora le dichiarazioni validamente presentate risultino ad esse conformi), anche ove abbiano introdotto un regime di assoggettamento a tassazione non previsto dal previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al fine di stabilire se al contribuente, il quale abbia già di fatto anticipato, in sede di dichiarazione, i contenuti della nuova normativa, sia o meno consentito procedere alla rettifica della dichiarazione medesima, occorre accertare il momento in cui la rettifica - sotto forma di istanza di rimborso - è stata operata; solo se l'istanza di rimborso delle somme, indebitamente pagate secondo la vecchia normativa, sia stata formulata prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42 del 1988, la rettifica deve ritenersi efficace (con conseguente accoglimento della domanda di rimborso), avendo tempestivamente reso la originaria dichiarazione conforme alle nuove disposizioni, mentre, se presentata dopo, la rettifica stessa non impedisce che la conformità della dichiarazione alle norme sopravvenute (con automatica applicabilità di queste ultime) si consolidi definitivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto accoglibile la domanda di una banca per il rimborso della maggior somma pagata, a titolo di IRPEG ed ILOR per l'anno 1983, per gli interessi riscossi per ritardata restituzione di imposte, in quanto l'istanza, pur se presentata nel 1985, precludeva l'applicazione dell'art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986, che dispose innovativamente la tassabilità degli interessi sui crediti di imposta).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)