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Sez. 3, Sentenza n. 2767 del 19/09/1972 (Rv. 360455 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA DEL CRITERIO - RICORSO AGLI ALTRI CRITERI DI ERMENEUTICA - SUSSIDIARIETA.*
Stato
decisa il 1972-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360455-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA DEL CRITERIO - RICORSO AGLI ALTRI CRITERI DI ERMENEUTICA - SUSSIDIARIETA.*

L'art 1362 cod civ impone di ricostruire la volonta dei contraenti, in primo luogo alla stregua del significato letterale delle espressioni da essi adoperate, e soltanto ove tale criterio ermeneutico si appalesi inadeguato per genericita, equivocita o incompletezza delle espressioni usate dai contraenti medesimi, consente all'interprete di fare ricorso alla valutazione del comportamento complessivo delle parti ed agli altri criteri sussidiari previsti dalle successive Disposizioni. (Conf 1483'70, mass n 347321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)