Sez. 1, Sentenza n. 1964 del 04/09/1984 Cc. (dep. 21/09/1984) Rv. 165633 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATI E ORDINI - MANDATO DI CATTURA - RIESAME EX ART. 263 BIS PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - DISCUSSIONE SULLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ORGANIZZAZIONE DI BANDA ARMATA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATI E ORDINI - MANDATO DI CATTURA - RIESAME EX ART. 263 BIS PRIMO COMMA COD. PROC. PEN. - DISCUSSIONE SULLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ORGANIZZAZIONE DI BANDA ARMATA.*
In tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532, la disposizione dell'innovato art. 263 bis, primo comma, cod. proc. pen., che espressamente assoggettata alla richiesta di riesame, anche nel merito, il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio, deve essere coordinata con il principio generale che esclude, dopo l'emanazione di quest'ultimo provvedimento, ogni ulteriore discussione sulla sufficienza degli indizi in ordine al reato devoluto alla cognizione del giudice del dibattimento. Infatti, esauritasi la fase istruttoria con la pronuncia dell'anzidetta ordinanza, per definizione fondata sull'esistenza di prove sufficienti, la decisione sul merito dell'accusa può intervenire solo all'esito dell'indagine dibattimentale, con la sentenza che definisce il giudizio. (fattispecie di conferma di mandato di cattura in Sede di riesame, in cui il ricorrente aveva dedotto il difetto di sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al delitto di organizzazione di banda armata). (V mass n 126077; (V mass n 140749).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)