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Sez. 2, Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024 (Rv. 673097-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento di liquidazione onorari di avvocato - Ricorso ex art. 702bis c.p.c. - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673097-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l'appello.

Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)