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Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 38 Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura

1. Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura da dedurre a norma del presente articolo.

2. Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura è calcolato senza ridurlo dall'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente.

3. L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) il soggetto ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;

  2. b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.

4. Le associate passività fiscali differite dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo delle attività immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.

5.

L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è ripartito tra:

  1. a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;

  2. b) tutte le altre attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.

Gli enti ripartiscono le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).

Art. 39 Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura

1. I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:

  1. a) i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;

  2. b) le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a un diritto o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;

2.

Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) sono automaticamente e obbligatoriamente convertite senza indugio in un credito d'imposta nel caso in cui l'ente registri una perdita allorché il bilancio annuale dell'ente è approvato formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

  2. b) un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;

  3. c) se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale eccedenza è sostituita senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.

Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 40 Deduzione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

L'importo da dedurre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3.

Art. 41 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere dedotto è ridotto dei seguenti importi:

  1. a) l'importo di tutte le associate passività fiscali differite che potrebbero essere estinte se le attività fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;

  2. b) l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Le attività utilizzate per ridurre l'importo da dedurre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

2.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 42 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

  1. a) gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

    1. i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

    2. ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

  2. b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;

  3. c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

    1. i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

    2. ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Art. 43 Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario

Ai fini della deduzione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

  2. b) l'ente ha stretti legami con il soggetto e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

  3. c) l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini dell'informativa di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

Art. 44 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:

  1. a) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;

  2. b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.

Art. 45 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:

  1. a) possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

    1. i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno;

    2. ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

  2. b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

Art. 46 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

  1. a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:

    1. i) degli articoli da 32 a 35;

    2. ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

    3. iii) gli articoli 44 e 45;

  2. b) l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.

2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

  1. a) l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

  2. b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.

4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente pargrafo:

  1. a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

  2. b) la percentuale derivante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

Art. 47 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.

§ 2. Esenzioni e alternative alla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Art. 48 Soglie per l'esenzione dalla deduzione dal capitale primario di classe 1

1. Nell'effettuare le deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a dedurre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:

  1. a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

    1. i) degli articoli da 32 a 35;

    2. ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

  2. b) quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

    1. i) gli articoli da 32 a 35;

    2. ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

2. Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

  1. a) l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle deduzioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;

  2. b) 17,65 %.

3.

Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

  1. a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;

  2. b) la somma dei seguenti elementi:

    1. i) l'importo di cui alla lettera a);

    2. ii) l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.

La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.

4. Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.

Art. 49 Requisiti per la deduzione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale

1.

Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:

  1. a) il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

  2. b) tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;

  3. c) l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;

  4. d) prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno dei soggetti che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;

  5. e) le posizioni detenute nel soggetto appartengono a:

    1. i) l'ente creditizio impresa madre;

    2. ii) la società di partecipazione finanziaria madre;

    3. iii) la società di partecipazione finanziaria mista madre;

    4. iv) l'ente;

    5. v) la filiazione di uno dei soggetti di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

2.

Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale e su base subconsolidata, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, non deducono gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario incluse nella vigilanza su base consolidata, salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali deduzioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

3. Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:

  1. a) un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):

    1. i) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

    2. (ii) le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

    3. (iii) le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;

    4. iv) il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata all'articolo 99;

    5. v) gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e segnalano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 99. Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;

  2. b) un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).

4. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi.

5. Qualora applichi i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, un ente segnala il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 e all'allegato I di tale direttiva.

6.

L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 201027, elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

Sezione 4. Capitale primario di classe 1

Art. 50 Capitale primario di classe 1

Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le deduzioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.

Capo 3. Capitale aggiuntivo di classe 1

Sezione 1. Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Art. 51 Elementi aggiuntivi di classe 1

Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:

  1. a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

  2. b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a).

Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono qualificati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi di classe 2.

Art. 52 Strumenti aggiuntivi di classe 1

1.

Gli strumenti di capitale si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) gli strumenti sono emessi e versati;

  2. b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

    1. i) l'ente o le sue filiazioni;

    2. ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

  3. c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

  4. d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;

  5. e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti o crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

    1. i) l'ente o le sue filiazioni;

    2. ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

    3. iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

    4. iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

    5. v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;

    6. vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);

  6. f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;

  7. g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;

  8. h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;

  9. i) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

  10. j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione, ad eccezione dei seguenti casi:

    1. i) liquidazione dell'ente;

    2. ii) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di capitale aggiuntivo di classe 1, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;

  11. k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;

  12. l) le distribuzioni cui danno titolo gli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

    1. i) provengono da elementi distribuibili;

    2. ii) il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

    3. iii) le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare le riserve derivanti dall'annullamento di tali pagamenti senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;

    4. iv) l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

    5. v) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

  13. m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;

  14. n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore (trigger event), il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

  15. o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

  16. p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

    1. i) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

    2. ii) i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.

2.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

  1. a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso;

  2. b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore nominale a titolo temporaneo;

  3. c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:

    1. i) accertamento di un evento attivatore;

    2. ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo;

  4. d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

  5. e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 53 Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente

Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:

  1. a) l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore (more junior) ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;

  2. b) l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;

  3. c) l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.

Art. 54 Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

1. Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:

    1. i) 5,125 %;

    2. ii) un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;

  2. b) gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);

  3. c) se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

    1. i) il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;

    2. ii) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;

  4. d) se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il loro valore nominale sia svalutato al verificarsi di un evento attivatore, la svalutazione (write down) dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:

    1. i) il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;

    2. ii) l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;

    3. iii) le distribuzioni effettuate sullo strumento.

2. La svalutazione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1.

3. L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fosse integralmente svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1.

4. L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:

  1. a) l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;

  2. b) l'intero valore nominale dello strumento.

5. In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:

  1. a) informano immediatamente le autorità competenti;

  2. b) informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;

  3. c) svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

6. Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore.

7. Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.

Art. 55 Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1

Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

  1. a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;

  2. b) la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.

Sezione 2. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Art. 56 Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

Gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:

  1. a) gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

  2. b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

  3. c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

  4. d) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

  5. e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;

  6. f) qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Art. 57 Deduzioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

  1. a) gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

    1. i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

    2. ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

  2. b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;

  3. c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

    1. i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

    2. ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Art. 58 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri

Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

  1. a) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

  2. b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.