Sez. 3, Sentenza n. 2027 del 27/03/1984 (Rv. 434098 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - REQUISITI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA - REQUISITI.*
La prova di non aver potuto impedire il fatto, che il precettore o l'insegnante dell'allievo, a norma dell'art. 2048 cod. civ., deve fornire per superare la presunzione di responsabilità in ordine all'illecito dell'allievo medesimo nel tempo in cui si trova sotto la sua vigilanza (nella specie, istruttori di minori durante un corso di nuoto in piscina), non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)