Sez. 1, Sentenza n. 22167 del 24/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 232396 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri) | Custodia cautelare in carcere - Inadeguatezza di ogni altra misura - Valutazione - Totale assenza di autocontrollo della persona indagata ed insoffrenza patologica nei confronti dei familiari - Rilevanza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri)
È legittima l'esclusione della misura degli arresti domiciliari motivata sulla base della totale assenza di autocontrollo dell'imputato e della sua insofferenza patologica nei confronti dei familiari in quanto, nell'apprezzare le esigenze cautelari e nel valutare se risulti inadeguata ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice deve avere riguardo anche alla personalità dell'imputato stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)