Sez. U, Sentenza n. 47604 del 18/10/2012 Ud. (dep. 07/12/2012) Rv. 253551 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 - Art. 84 d.P.R. n. 309 del 1990 - Rapporti - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La condotta di chi si limiti a rendere nota al pubblico l'esistenza di una sostanza stupefacente, veicolando un messaggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determinare all'uso di sostanze stupefacenti, integra l'illecito amministrativo di propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti (art. 84 d.P.R. n. 309 del 1990), e non il reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti (art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 82, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)