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Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 10/07/1973 (Rv. 365126 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI GRAVAME - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL GIUDICE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365126-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI GRAVAME - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL GIUDICE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*

Ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione proponibile, e determinante e decisiva, non gia la tesi prospettata dalla parte, ma la qualificazione data all'Azione dal giudice a quo; sicche, definita l'Azione dal giudice di primo grado come opposizione agli Atti esecutivi e dichiarata, in conseguenza, preclusa l'opposizione perche tardiva, l'unico mezzo di impugnazione e il ricorso per Cassazione, e non il gravame davanti al giudice di appello. (Conf 1194/71, mass n 351341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)