Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Testo in vigore al
Art. 6 Giudizio per cassazione
1. Contro i provvedimenti dei giudici militari e' ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.
Art. 7 Poteri di sorveglianza sui magistrati militari
1. Il presidente della corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti.
2. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.
Art. 8 Soppressione dei tribunali militari di bordo
1. I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari.
2. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato.
Art. 9 Reati commessi all'estero
1. Per i reati commessi all'estero e' competente il tribunale militare di Roma.
Art. 10 Procedimenti pendenti
1. I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.
Art. 11 Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari
1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in centotre unita'.
2. Il ruolo organico dei cancellieri militari e' fissato in quarantotto unita', di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitre della settima qualifica funzionale.
Art. 12 Stipendi dei magistrati militari
1. Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari e' determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1 gennaio 1981.
2. La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
3. L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari e' aboliti. Il beneficio economico eventualmente maturato e' conservato ad personam, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.
Art. 13 Indennita' di missione
1. In occasione di trasferimenti di ufficio e' estesa ai magistrati militari l'indennita' di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dallo articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Art. 14 Inquadramento dei magistrati militari
1. Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.
Art. 15 Norme transitorie e finali
1. Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello.
2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
3. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, e' autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.
4. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.
Art. 16 Abrogazioni
1. Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.
2. Sono altresi' abrogate ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Art. 17 Onere finanziario
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - LAGORIO - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI