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Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 22/04/1963 (Rv. 261437 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNZIA SUCCESSIVA A CAPO DI DOMANDA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261437-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNZIA SUCCESSIVA A CAPO DI DOMANDA - AMMISSIBILITA.*

Dopo la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice istruttore e vietato di estendere il 'thema decidendum', ma non di restringerlo rinunziando a qualche capo di domanda della cui infondatezza il procuratore si sia convinto. (Conf 3348/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)