Sez. 3, Sentenza n. 1908 del 16/05/1975 (Rv. 375598 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - INIMPUGNABILITA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - INIMPUGNABILITA - LIMITI.*
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza con la quale il pretore ordina il rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, e sottratta ad ogni impugnazione, compresa l'istanza di regolamento di Competenza, in quanto si risolve in un provvedimento provvisorio, che non decide alcun punto della controversia e non comporta, nemmeno per implicito, una pronuncia sulla Competenza. Il regolamento di Competenza e ammissibile soltanto nel caso in cui il rapporto dedotto in giudizio sia inerente a materia per intero devoluta alla Competenza di un giudice speciale o specializzato (come, ad esempio, la Sezione specializzata per le controversie agrarie), in quanto, in tale ipotesi, il giudice ordinario difetta anche del potere di emettere provvedimenti provvisori. (V 4/72, mass n 355649; 3075/69, mass n 343008; (V 613/69, mass n 338835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)