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Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-05)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Banca sottoposta ad amministrazione straordinaria - Irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia - Contestazione al trasgressore - Termine - Decorrenza - Individuazione. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672801-05

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, se una banca, all'esito della verifica ispettiva da parte della Banca d'Italia, viene sottoposta ad amministrazione straordinaria, il termine entro cui la Consob è tenuta a contestare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva decorre dal momento in cui essa riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o da quando le vengono comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 56, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 72, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 75, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)