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Sez. 3, Sentenza n. 43430 del 10/06/2014 Ud. (dep. 17/10/2014) Rv. 260975 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Rottami ferrosi - Regolamento UE 31 marzo 2011, n. 333 - Applicabilità per il passato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260975-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di rifiuti, l'entrata in vigore del regolamento UE del 31 marzo 2011, n. 333 - recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere considerati rifiuti - non determina il venir meno della rilevanza penale delle precedenti condotte di abusiva gestione, in quanto la perdita della qualità di rifiuto deriva non solo dalla natura, consistenza e trattamento dei rottami, ma anche dal rispetto delle prescrizioni e dal positivo esito delle procedure preliminari previste dalla disciplina comunitaria la cui attuazione può trovare applicazione solo per il futuro. (Fattispecie in cui è stato ritenuto penalmente rilevante l'accumulo indistinto di residui metallici nell'area esterna alla sede della ditta produttrice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 com. 18 n. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 31/03/2011 num. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)