Sez. 1 - , Sentenza n. 23071 del 11/11/2016 (Rv. 642651 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ritardo nel pagamento di rate di acconto o di saldo - Interessi - Diritti dell'appaltatore alla relativa corresponsione - Condizioni - Decorrenza - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all'Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il diritto agli interessi moratori in ragione di un ritardo nel pagamento della rata di saldo imputabile ad un ente del tutto estraneo alla stazione appaltante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)