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Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Capo 5°. Della vigilanza e tutela governativa.

Capo 6°. Delle contravvenzioni.

Art. 106

1. Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5000.

2. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformita' alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107

1. Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole e' ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

2. L'agente o funzionario e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podesta'.

3. La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, e' determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podesta', il quale puo' anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

4. I provvedimenti del Podesta' sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

5. L'oblazione non e' ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 108

1. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, puo' chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Podesta' entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

2. Se la contravvenzione non e' stata contestata personalmente il verbale di accertamento e' notificato al colpevole con l'avvertenza che egli puo' presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Podesta' per fare domanda di obiezione, ai sensi del comma precedente.

3. Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Podesta', sentito il danneggiato, che puo' invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facolta' di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

4. Salva l'applicazione dell'articolo 55, il Podesta', qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, puo' subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda e' respinta e, in caso di condanna, il Podesta' puo' ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 55.

Art. 109

1. Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podesta' nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione e' trasmesso, a cura del Podesta', al pretore per il procedimento penale.

2. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Podesta' a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

3. Il decreto di condanna e' notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

4. Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto e' dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 110

1. Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del Podesta', sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune.

2. Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, e' devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

3. Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

Titolo III. Della provincia.

Capo 1°. Dell'amministrazione provinciale.