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Sez. 6, Sentenza n. 29725 del 09/06/2003 Ud. (dep. 16/07/2003) Rv. 226256 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Intercettazioni ambientali - Conversazioni intercettate indecifrabili - Testimonianze sul contenuto di conversazioni intercettate - Vizio di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226256-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Sussiste il vizio di motivazione nel caso in cui la sentenza fonda l'affermazione di colpevolezza dell'imputato esclusivamente sulle deposizioni testimoniali di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate, prescindendo totalmente dalla valutazione di quest'ultime, in quanto risulta inficiato il procedimento logico della decisione, che trascura il contenuto della fonte di prova fondamentale (nella specie, le conversazioni intercettate risultavano di difficile decifrabilità e di incerta attribuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)