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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 185 Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni

1. Se piu' militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Capo III. Della insubordinazione

Art. 186 Insubordinazione con violenza

1. Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.

Art. 187 Circostanze aggravanti

1. Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena puo' essere aumentata se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.

Art. 189 Insubordinazione con minaccia o ingiuria

1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

3. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.

Art. 190 Circostanze aggravanti

1. Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

  1. 1) se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

  2. 2) se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

  3. 3) se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

2. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.

Capo IV. Dell'abuso di autorita'

Art. 195 Violenza contro un inferiore

1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.

Art. 196 Minaccia o ingiuria a un inferiore

1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

3. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

4. La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

5. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Capo V. Disposizione comune ai capi terzo e quarto

Art. 198 Provocazione

1. Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Art. 199 Cause estranee al servizio o alla disciplina militare

1. Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.29

Capo VI. Del reato militare di duello

Sezione I. Disposizione generale

Art. 200 Disposizioni penali applicabili

1. In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del Codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti.

Sezione II. Del duello fra superiore e inferiore

Art. 201 Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello

1. Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. Il superiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.

3. Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.

Art. 202 Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello

1. Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno.

2. L'inferiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga.

3. Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per l'inferiore.

Art. 203 Promozione dell'inferiore

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida e' portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore e' stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.

Sezione III. Del duello fra eguali

Art. 204 Sfida; accettazione; duello

1. Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.

2. La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.

3. Il duellante e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Sezione IV. Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza

Art. 205 Casi di non punibilita'

1. Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.