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Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 07/04/1982 Ud. (dep. 08/10/1982) Rv. 155440 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - PROVA DELLA VOLONTÀ OMICIDA - ELEMENTI - CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155440-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - PROVA DELLA VOLONTÀ OMICIDA - ELEMENTI - CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE.*

La valutazione dell'esistenza o meno della volontà omicida costituisce il risultato di un'indagine di fatto, rimesso allo apprezzamento del giudice di merito, il quale può porre a base della sua convinzione qualsiasi dato di fatto acquisito al processo, che logicamente ritiene rilevante. Ad evidenziare tale volontà valgono tutti gli elementi obiettivi attraverso i quali l'attività criminosa si è estrinsecata, valutati sia singolarmente che nella loro armonica coordinazione, fra cui le condizioni fisiche e psichiche dello sparatore (libero nei movimenti, in preda al panico, ecc.), la micidialità dell'arma usata o comunque del mezzo adoperato, la parte del corpo attinta, la distanza tra feritore e vittima al momento del fatto. In presenza di tali elementi la volontà omicida deve escludersi ovvero porsi in dubbio soltanto se concorrono altri elementi idonei a dimostrare il contrario o comunque a dimostrare l'insussistenza della volontà omicida anche sotto il profilo del dolo eventuale. (sulla prova della volontà omicida: mass. Nn. 144969, 144427, 146157, 140929, 140946, 142954, 143549, 139369, 140073).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)