Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023 (Rv. 668110 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità del custode - Oggettiva pericolosità della cosa - Non conformità a regole di cautela specifiche - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alle circostanze concrete del sinistro - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della
strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)