Sez. L, Sentenza n. 925 del 09/02/1990 (Rv. 465225 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA ED EX ARTT. 1748 E 1749 COD. CIV. - CARATTERE ESAUSTIVO - RICORSO ALLA DISCIPLINA DEL MANDATO ONEROSO - INAMMISSIBILITÀ.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA ED EX ARTT. 1748 E 1749 COD. CIV. - CARATTERE ESAUSTIVO - RICORSO ALLA DISCIPLINA DEL MANDATO ONEROSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il diritto dell'agente di commercio alla provvigione ed i limiti di tale diritto in caso di mancata esecuzione dei contratti da lui procurati trovano specifica e completa regolamentazione negli artt. 1748 e 1749 cod. civ., oltre che nelle corrispondenti Disposizioni degli accordi economici collettivi, restando esclusa la possibilità di far ricorso in tale materia alla disciplina normativa di altri contratti, ed in particolare alle norme relative al mandato oneroso, attesa la compiutezza della disciplina adottata dagli artt. 1742 e segg. cod. civ. per il contratto di Agenzia, il quale, a differenza del mandato, ha per oggetto non il compimento di Atti giuridici ma un'attività materiale di promozione di affari. (V 2011/74, mass n 370273).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)