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Sez. 3, Sentenza n. 37639 del 15/02/2024 Ud. (dep. 14/10/2024) Rv. 287047-02

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Elemento oggettivo - Accertamento degli specifici interventi pubblici di urbanizzazione correlati alle opere contestate - Necessità - Esclusione - Riserva di pianificazione urbanistica - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287047-02

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, non è necessario, per la sussistenza dell'elemento oggettivo, il concreto accertamento degli specifici interventi di urbanizzazione, primaria e secondaria, correlati alla condotta contestata, essendo sufficiente la ritenuta rilevanza delle opere edificatorie eseguite rispetto alla riserva di pianificazione urbanistica, che, se riconosciuta alterata per effetto dell'imponenza e delle dimensioni delle opere stesse, ne risente anche sul piano degli interventi di urbanizzazione da farsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva ravvisato il reato di lottizzazione abusiva a seguito dell'edificazione di un imponente complesso turistico-alberghiero e residenziale, su di un'area di circa 40.000 mq. con destinazione esclusivamente agricola, ancorché difettasse l'analitica indicazione delle opere di urbanizzazione necessarie).

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)