Sez. 2, Sentenza n. 22281 del 27/09/2013 (Rv. 627819 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ricorso monitorio per capitale ed interessi - Revoca del decreto in sede di opposizione - Interessi sulla minor somma oggetto di condanna - Necessità di specifica domanda del creditore opposto - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Laddove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorta capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica riproposizione, da parte del creditore, della relativa istanza, essendo il giudice dell'opposizione tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)