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Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 15/06/1966 Ud. (dep. 29/12/1966) Rv. 103028 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103028-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento, ai sensi dell'art 520 cod proc pen rientra indubbiamente tra i poteri discrezionali del giudice d'appello: ma il carattere discrezionale di tale potere non esclude l'Obbligo di giustificarne il concreto Esercizio con una motivazione congrua ed adeguata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)