Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 03/05/1984 Ud. (dep. 29/06/1984) Rv. 165089 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI - CAUZIONE - ISTANZA DI RESTITUZIONE - PROVVEDIMENTO - RIGETTO - RICORSO - PROPOSTO DAL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI - CAUZIONE - ISTANZA DI RESTITUZIONE - PROVVEDIMENTO - RIGETTO - RICORSO - PROPOSTO DAL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento del tribunale, che rigetti la istanza per la restituzione della cauzione, a suo tempo prestata per conseguire la libertà provvisoria, non è soggetto ad impugnazione e, quindi, il ricorso proposto dal difensore contro di esso è inammissibile. Infatti, non trova applicazione, in tal caso, il principio della conversione del mezzo attuale di impugnazione in quello di incidente di esecuzione, perché il difensore difetta di legittimazione per proporre un siffatto rimedio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)