Sez. 3 - , Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023 (Rv. 667246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Violazione delle norme sulla composizione del tribunale - Nullità della decisione – Applicabilità del regime ex art. 161, comma 1, c.p.c. – Conseguenze – Decisione del giudice d’appello quale giudice di primo grado - Necessità – Rispetto dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. – Necessità – Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE
All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)