Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Art. 1
1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate; per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Art. 2
1. Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle province in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
2. In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza.
3. Qualora, ai fini di perequazione locale, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennita', ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio.
4. La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio.
5. L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato e' a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.
6. Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennita' di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo.
Art. 3
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto.
2. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolera' lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la situazione del patrimonio.
Art. 4
1. La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata.
2. L'efficacia del provvedimento di sclassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto provinciale con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale, atto che dovra' essere emanato entro il termine di sei mesi.
3. I provvedimenti di classificazione previsti dal primo comma e rispettivamente quelli di sclassificazione congiunti all'atto provinciale di cui al secondo comma, comportano il trasferimento delle strade e costituiscono titolo per la relativa intavolazione.
Art. 5
1. In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la la difesa delle acque dall'inquinamento. Resta ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le eventuali variazioni relative alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, sono disposte su richiesta dei competenti organi dello Stato.
2. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per i fini di cui all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel Bollettino ufficiale della regione.
3. I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento.
4. In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.
5. Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.
Art. 6
1. Copia dei provvedimenti definitivi adottati dalla provincia in merito all'utilizzazione delle acque viene notificata ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
2. Gli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici comunicano alla provincia interessata copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della provincia e copia dei decreti e disciplinari che modificano gli atti originali nonche' copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori nel territorio medesimo o delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio degli impianti.
3. Copia delle domande di concessione, di proroga di concessione, di rinuncia alla concessione e di modifica del decreto o del disciplinare di concessione, nonche' delle domande o atti di istruttoria relativi al subingresso nella titolarita' della concessione, riguardanti grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici alla provincia interessata, la quale puo' presentare le proprie osservazioni ed opposizioni a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
4. Deve essere del pari trasmessa alla provincia interessata copia delle domande per autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori presentate dal richiedente la concessione; in tal caso la provincia e' tenuta ad esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di trenta giorni.
5. Alla visita di istruttoria sulle domande per concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono essere invitati i rappresentanti delle province.
Art. 7
1. Sono considerate di prima e seconda categoria le opere idrauliche che riguardano il demanio idrico riservato allo Stato dall'art. 8, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
2. Tutte le altre opere idrauliche sono di competenza delle province nell'ambito del rispettivo territorio.
3. Tuttavia all'esercizio delle opere di grande regolazione delle piene che venissero realizzate sul demanio idrico delle province, queste provvederanno secondo direttive dello Stato sulla base di apposita disciplina stabilita d'intesa con la provincia interessata.
4. Il piano di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza e' predisposto d'intesa tra lo Stato e ciascuna provincia entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1974. Le previsioni contenute nel piano hanno valore di indicazioni di massima in ordine alle opere da realizzare nel successivo esercizio finanziario, ferma restando in ogni caso la facolta' di eseguire opere non comprese nel piano nei casi di urgente necessita'. Nella predisposizione del piano sara' tenuto conto, ove sia stato approvato, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui al successivo art. 8.
Art. 8
1. Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.
2. Il progetto di piano e' predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale.
3. Il progetto adottato dal comitato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il piano e' deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale interessata.
6. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato.
7. Esso e' sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.
Art. 9
1. Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il rinnovo l'onere di farne domanda nei termini previsti dalle norme in vigore.
2. Sino alla data indicata nel comma precedente le province potranno, per far fronte ad esigenze urgenti di rifornimento idrico degli abitati, rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti.
3. Qualora il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche non sia divenuto esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le province potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto anche per usi diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora cio' sia richiesto da esigenze essenziali dell'economia locale. Per le grandi derivazioni, qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedano, lo Stato e la provincia possono rilasciare le relative concessioni previa reciproca intesa.
4. Le autorizzazioni e le variazioni di cui al secondo e terzo comma potranno essere convertite in concessioni dopo l'entrata in vigore del piano generale di cui all'articolo precedente, sempreche' non risultino in contrasto con il piano medesimo.
5. Anche prima dell'approvazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche le province possono provvedere al riconoscimento dei diritti di derivazione ed al rilascio di autorizzazioni provvisorie all'esercizio di relative varianti non sostanziali.
Art. 10
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle province di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11 ed i piani e programmi da esse previsti.
2. Dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.
3. Gli effetti degli atti di vincolo delle riserve idriche adottate ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, cessano di prodursi dalla data indicata al comma precedente, salvo che nel piano generale sia diversamente disposto.
Art. 11
1. Ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sulle domande di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche anche a seguito di scadenza, decadenza o rinuncia di concessioni in atto nonche' sulle domande di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori presentate nelle province di Trento e di Bolzano in concorrenza dall'E.N.E.L. e dagli enti locali, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e di intesa con la provincia territorialmente interessata, sentito anche il Ministro per le finanze per quanto concerne il subingresso nella titolarita' di concessioni esistenti.
Art. 12
1. L'energia ceduta in base al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alle imprese distributrici non e' computata ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
Art. 13
1. Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle province di Trento e di Bolzano l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377.
Art. 14
1. Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.
2. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in localita' Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Art. 15
1. Copia delle domande per esonero del canone demaniale di cui all'art. 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le grandi derivazioni deve essere trasmessa alla provincia interessata.
2. L'esonero parziale o totale del canone viene accordato previa intesa con la provincia interessata.