Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 febbraio 1985, causa 186/83
Epigrafe
Sentenza della Corte
7 febbraio 1985
Nel procedimento 186/83,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, dal Kantonrechter di Rotterdam nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Arie Botzen ed altri
e
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici,
avvocato generale: sir Gordon Slynn
cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(omissis)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 25 agosto 1983, pervenuta alla Corte il 1o settembre, successivo, il Kantonrechter di Rotterdam ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).
punto 2
Dette questioni sono insorte nell'ambito di un procedimento promosso dal sig. Arie Botzen ed altri contro la Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV.
punto 3
Gli attori nella causa principale erano dipendenti della Rotterdamsche Droogdok Maatschappij Heijplaat BV (in prosieguo: «vecchia RDM ») dichiarata fallita con sentenza del 6 aprile 1983. Onde evitare la liquidazione totale di detta impresa e per conservare quanti più posti di lavoro fosse possibile, il 30 marzo 1983 veniva costituita una nuova società, la Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV (in prosieguo: « nuova RDM »).
punto 4
II 7 aprile 1983 veniva stipulato un accordo fra la vecchia RDM e la nuova RDM. Ai sensi di detto accordo, la nuova RDM rilevava determinati reparti dell'impresa, ivi compreso tutto il personale addetto agli stessi, e assumeva inoltre una parte del personale dei reparti non rilevati, vale a dire dei servizi generali ed amministrativi. Gli altri dipendenti, invece, tra i quali gli attori nella causa principale, venivano licenziati dai curatori della vecchia RDM.
punto 5
Invocando l'invalidità di detto licenziamento, giacché ritenevano di essere passati ipso jure alle dipendenze della nuova RDM dalla data del trasferimento, gli interessati citavano in giudizio quest'ultima dinanzi al Kantonrechter di Rotterdam, onde ottenere la corresponsione dello stipendio loro spettante dal 7 aprile 1983 sino alla data dello scioglimento del rapporto di lavoro. Essi chiedevano, inoltre, che con provvedimento provvisorio la nuova RDM fosse condannata a versare loro, dal 7 aprile 1983 o, in subordine, a decorrere dalla data dell'emendato provvedimento, un importo mensile pari al loro stipendio, nonché a consentire loro di svolgere il normale lavoro. A sostegno della domanda essi deducevano che il negozio di cui trattasi va considerato un trasferimento di impresa o di una parte di impresa ai sensi degli artt. 1639 aa e 1639 bb del codice civile olandese, aggiunti con legge 15 maggio 1981, destinata a mettere in atto la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187.
punto 6
Detta direttiva, emanata dal Consiglio in forza particolarmente dell'art. 100 del trattato mira, come è detto nella motivazione, a « proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ». A questo scopo essa stabilisce all'art. 3, n. 1 che « i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro preesistente alla data del trasferimento ... sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario ». L'art. 4, n. 1 garantisce la tutela dei lavoratori contro il licenziamento della parte del cedente o del cessionario, salvi restando tuttavia « i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici od organizzativi che comportano variazioni sul piano dell'occupazione ». Inoltre, la direttiva impone, con l'art. 6, determinati obblighi nei confronti del cedente e del cessionario di informare e di consultare i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nel trasferimento. Infine l'art. 7 precisa che la direttiva « non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni ... più favorevoli ai lavoratori ».
punto 7
Ritenendo che l'emananda pronuncia dipendesse da questioni relative all'interpretazione della direttiva 77/187 summenzionata, il Kantonrechter di Rotterdam ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
« 1) Se il campo d'applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva n. 77/187/CEE comprenda anche l'ipotesi in cui il cedente dell'impresa sia stato dichiarato fallito ovvero abbia ottenuto la “ surséance van betaling ” (amministrazione controllata).
2) Se il campo d'applicazione della menzionata direttiva comprenda anche i diritti e gli obblighi che derivano per il cedente da contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento e stipulati con lavoratori che non svolgono esclusivamente attività implicanti l'impiego di mezzi dell'azienda assegnati alla parte dell'impresa che è stata trasferita.
3) Se il campo d'applicazione della menzionata direttiva comprenda anche i diritti e gli obblighi che derivano per il cedente da contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento e stipulati con lavoratori addetti ad un ufficio amministrativo dell'impresa (ad esempio servizi generali, ufficio del personale, ecc.) la cui attività andava a vantaggio della parte trasferita dell'impresa, ma che come tale non è stato trasferito. »
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 8
La prima questione è identica a una questione sollevata nella causa 135/83 (Abels) sulla quale la Corte si è pronunciata con sentenza odierna.
punto 9
In questa sentenza la Corte ha dichiarato, per quel che riguarda detta questione, che:
« L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 771/87 non si applica ai trasferimenti di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento in una situazione nella quale il cedente è stato dichiarato fallito, rimanendo inteso che l'impresa o lo stabilimento in questione fa parte del patrimonio fallimentare, salva restando tuttavia la facoltà degli Stati membri di applicare a siffatto trasferimento in modo autonomo i principi della direttiva. Questa si applica cionondimeno al trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ad un altro imprenditore operato nell'ambito di un procedimento come quello della “ surséance van betaling ” (amministrazione controllata). »
punto 10
Per la motivazione, è opportuno far richiamo alla summenzionata sentenza, il cui testo è allegato alla presente.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e terza questione
punto 11
Con la seconda e la terza questione si chiede in sostanza se l'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187 vada interpretato nel senso che esso comprende anche i diritti e le obbligazioni derivanti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento e stipulato con dipendenti che, pur non essendo addetti alla parte trasferita dell'impresa, svolgono determinate attività implicanti l'impiego di mezzi dell'azienda assegnati alla parte trasferita o che, essendo addetti ad un ufficio amministrativo dell'impresa che non è stato trasferito come tale, svolgevano determinate attività a vantaggio della parte trasferita.
punto 12
A norma della disposizione di cui sopra « i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario ».
punto 13
A questo proposito, la Rotterdamsche Droogdok Maatschappij osserva che solo i dipendenti occupati a tempo pieno o sostanzialmente a tempo pieno nella parte trasferita dell'impresa sono coinvolti nel trasferimento a motivo del loro rapporto di lavoro, mentre ne sono esclusi coloro che svolgono compiti parziali in altri stabilimenti o altre parti di stabilimento e coloro che, pur lavorando per diversi stabilimenti o parti di stabilimento, fanno parte dell'organico restante.
punto 14
La Commissione sostiene invece che il solo criterio decisivo per il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni dei lavoratori consiste nel se l'ufficio al quale erano addetti e nell'ambito del quale si concretava, sotto il profilo organizzativo, il rapporto di lavoro, venga trasferito o meno.
punto 15
La tesi della Commissione va accolta. Infatti, il rapporto di lavoro è essenzialmente caratterizzato dal vincolo esistente tra il lavoratore e la parte dell'impresa o dello stabilimento cui esso è addetto per svolgere il suo compito. Per stabilire se i diritti e le obbligazioni scaturenti da un rapporto di lavoro vengano trasferiti, a norma della direttiva 77/187, per effetto di un trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della stessa, basta quindi accertare a quale parte dell'impresa o dello stabilimento il lavoratore fosse addetto.
punto 16
Si devono quindi risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187 va interpretato nel senso che esso non comprende i diritti e le obbligazioni scaturenti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento e stipulato con lavoratori che, pur non appartenendo alla parte trasferita dell'impresa, svolgevano determinate attività implicanti l'impiego di mezzi dell'azienda assegnati alla parte trasferita o che, essendo addetti ad un ufficio amministrativo dell'impresa non trasferito come tale, svolgevano talune attività a vantaggio della parte trasferita.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dai governi olandese e danese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Kantonrechter di Rotterdam con sentenza 25 agosto 1983, dichiara:
1) L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 77/187 non si applica ai trasferimenti di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento in una situazione nella quale il cedente è stato dichiarato fallito, rimanendo inteso che l'impresa o lo stabilimento in questione fa parte del patrimonio fallimentare, salva restando tuttavia la facoltà degli Stati membri di applicare a siffatto trasferimento in modo autonomo i principi della direttiva. Questa si applica cionondimeno al trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ad un altro imprenditore operato nell'ambito di un procedimento come quello della « surséance van betaling » (amministrazione controllata).
2) L'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187 va interpretato nel senso che esso non comprende i diritti e le obbligazioni scaturenti per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento e stipulato con lavoratori che, pur non appartenendo alla parte dell'impresa trasferita, svolgevano determinate attività implicanti l'impiego di mezzi dell'azienda assegnati alla parte trasferita o che, essendo addetti ad un ufficio amministrativo dell'impresa non trasferito come tale, svolgevano talune attività a vantaggio della parte trasferita.
Firme
Mackenzie Stuart
Bosco
Due
Kakouris
Koopmans
Everling
Bahlmann
Galmot
Joliét
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 febbraio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart