REGOLAMENTO (CE) N. 2026/97 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
Testo in vigore al
Art. 3
Sovvenzioni compensabili
1. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
2.
Al fine di determinare se una sovvenzione, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:
a) ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;
b) ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati.
c) Ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.
Ai fini del presente articolo, per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa. I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificate.
Nell'applicazione del primo comma, si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell'ambito di competenza dell'autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.
3. Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della competenza dell'autorità concedente. L'istituzione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:
a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell'allegato I.
b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.
Le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici;
5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.
Art. 4
Sovvenzioni non compensabili
1. Non sono compensabili, le seguenti sovvenzioni:
a) le sovvenzioni che non sono specifiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 o 3,
b) le sovvenzioni che, pur essendo specifiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 o 3, soddisfano le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo,
c) gli elementi di sovvenzione che possono sussistere in una delle misure indicate nell'allegato IV.
2.
Le sovvenzioni per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese non sono compensabili qualora non rappresentino più del 75 % dei costi di ricerca industriale, ovvero del 50 % dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva, e siano limitate esclusivamente a quanto segue:
a) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attività di ricerca);
b) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati secondo modalità commerciali) per l'attività di ricerca;
c) costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compreso l'acquisto presso fonti esterne di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;
d) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;
e) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenuti in conseguenza diretta dell'attività di ricerca.
Il primo comma non si applica agli aeromobili civili (ai sensi dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili del 1979, come modificato, o in eventuali accordi successivi che modifichino o sostituiscano detto accordo). Ai fini del primo comma:
a) I livelli consentiti delle sovvenzioni non compensabili sono definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto.
b) Si intende per «ricerca industriale» una ricerca pianificata o un'indagine critica volta a scoprire nuove conoscenze da utilizzare per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre migliora menti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.
c) Si intende per «attività di sviluppo precompetitiva» il trasferimento dei risultati della ricerca industriale in un piano o schema o disegno per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Tale espressione può inoltre comprendere la concezione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrativi, sempreché tali progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. L'espressione non si riferisce a modifiche periodiche o usuali, anche migliorative, introdotte in prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti.
Nel caso di programmi che comprendano sia la ricerca industriale, sia l'attività di sviluppo precompetitiva, il livello consentito delle sovvenzioni non compensabili non deve superare la media semplice dei livelli consentiti delle sovvenzioni non compensabili relativi a queste due categorie, calcolata sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati ai punti da a) ad e) del primo comma.
3.
Le sovvenzioni a favore di regioni svantaggiate nel territorio del paese di origine e/o di esportazione, concesse nell'ambito di un piano generale di sviluppo regionale, che non sarebbero specifiche se si applicassero i criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 a ciascuna regione assistita, non sono compensabili qualora:
a) ciascuna regione svantaggiata sia un'area geografica contigua chiaramente delimitata con un'identità amministrativa ed economica ben definita;
b) la regione sia considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi, dai quali risulta evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;
c) i criteri di cui alla lettera b) includano una valutazione dello sviluppo economico basata almeno su uno dei seguenti fattori:
— reddito pro capite, o reddito delle famiglie pro capite, o PIL pro capite, che non dev'essere superiore all'85 % della media del territorio del paese d'origine o di esportazione interessato;
— tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110 % della media del territorio del paese d'origine o del paese d'esportazione interessato;
la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e può comunque essere complessa ed includere altri fattori. Ai fini del primo comma:
a) Si intende per «piano generale di sviluppo regionale» che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengono concesse in aree geografiche isolate che non abbiano nessuna influenza, ovvero nessuna incidenza sensibile, sullo sviluppo della regione.
b) Si intendono per «criteri neutri e oggettivi» criteri che non favoriscono determinate regioni al di là di quanto sia opportuno per eliminare o ridurre le disparità regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali devono prevedere massimali per l'ammontare delle sovvenzioni che possono essere concesse a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti lavoro. Nell'ambito di tali massimali, la ripartizione delle sovvenzioni dev'essere sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una sovvenzione da parte di determinate imprese, o la concessione di importi sproporzionatamente elevati a favore di determinate imprese.
La presente disposizione si applica alla luce dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
4.
Le sovvenzioni volte a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti che comportano maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese non sono compensabili qualora la sovvenzione:
a) sia una misura una tantum, e
b) sia limitata al 20 % del costo dell'adeguamento, e
c) non riguardi il costo di sostituzione e di gestione degli impianti costituenti oggetto dell'investimento sovvenzionato, che dev'essere totalmente a carico delle imprese, e
d) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione, e
e) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.
Ai fini del primo comma, per «impianti esistenti» s'intendono gli impianti già operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione dei nuovi obblighi in materia ambientale.
Art. 5
Calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile
Ai fini del presente regolamento, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l'ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l'apertura dell'inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili.
Art. 6
Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:
a) il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l'investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del paese d'origine e/o di esportazione;
b) il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi;
c) la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato dall'azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;
d) la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).
Art. 7
Disposizioni generali relative al calcolo dell'importo
1.
L'importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportata verso la Comunità. Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:
a) tasse di domanda ed altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;
b) imposte d'esportazione, dazi o altri tributi prelevati all'esportazione di tale prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.
Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.
2. Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni.
3.
Qualora la sovvenzione possa essere concessa all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione. L'importo così calcolato che si può attribuire al periodo d'inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.
Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell'articolo 6, lettera b).
4. Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all'acquisto di capitale fisso, l'importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione ad un periodo diverso.
Art. 8
Accertamento del pregiudizio
1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine deve essere interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.
2. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:
a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e
b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
4. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:
a) l'importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall'articolo 14, paragrafo 5 e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e che
b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.
5. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito o dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.
7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.
8. L'effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.
9.
L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente. Per accertare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio, è opportuno prendere in considerazione, tra gli altri, fattori quali:
a) la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;
b) un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;
c) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nella Comunità, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;
d) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e
e) la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.
Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio.
Art. 9
Definizione di industria comunitaria
1.
Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:
a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
b) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:
i) i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato, e
ii) la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.
In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato.
2.
Ai fini de paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:
a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure
b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure
c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.
Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.
3. Qualora per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 13 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse comunitario alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.
4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 8.
Art. 10
Apertura del procedimento
1.
Salvo il disposto del paragrafo 10, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di un'asserita sovvenzione è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.
La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.
Qualsiasi Stato membro che, pur in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione ad una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.
2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:
a) identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;
b) descrizione completa del prodotto assertivamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine e/o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;
c) elementi di prova relativi all'esistenza, all'importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni in questione;
d) informazioni relative alle variazioni del volume delle importazioni assertivamente sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 8, paragrafo 3 e paragrafo 5.
3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
4. Può essere aperta un'inchiesta per stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
5. Può inoltre essere aperta un'inchiesta sulle sovvenzioni non compensabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, per stabilire se sussistano le condizioni specificate in tali paragrafi.
6. Le sovvenzioni concesse nel quadro di un programma di sovvenzioni notificato prima della sua attuazione al comitato sovvenzioni e misure compensative dell'OMC ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo sulle sovvenzioni, e per il quale il comitato non sia stato in grado di determinare l'insussistenza delle condizioni specificate in detto articolo, non danno luogo all'apertura di un'inchiesta a meno che una violazione dello stesso articolo 8 sia stata accertata dal competente organo di conciliazione dell'OMC o tramite arbitrato, a norma del suo paragrafo 5.
7. Può altresì essere aperta un'inchiesta sulle misure elencate nell'allegato IV al presente regolamento, in quanto contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell'articolo 2 al fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale allegato.
8. L'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.
9. Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l'accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione informa il paese d'origine e/o d'esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo.
10. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, l'inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.
11. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario.
12. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.
13. Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.
14. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.
15. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché il paese d'origine e/o d'esportazione e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione e alla relativa associazione di categoria.
16. L'inchiesta antisovvenzioni non osta alle procedure di sdoganamento.
Art. 11
L'inchiesta
1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello comunitario. L'inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d'inchiesta di cui all'articolo 5. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.
2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d'origine e/o d'esportazione. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.
3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste. Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.
4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 10, paragrafo 14, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
6. Agli importatori, agli esportatori e ai denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 14 e che ne facciano richiesta, nonché alla pubblica amministrazione del paese d'origine e/o d'esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.
7. I denunzianti, il governo del paese d'origine e/o d'esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 14, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre e quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
8. Salvo nei casi di cui all'articolo 28, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni devono essere accertate con la massima accuratezza.
9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 13, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro tredici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti.
10. Per tutta la durata dell'inchiesta, la Commissione offre al paese d'origine e/o d'esportazione un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata.
Art. 12
Misure provvisorie
1.
Possono essere imposti dazi provvisori qualora:
a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10,
b) sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità con l'articolo 10, paragrafo 14,
c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria, e
d) qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.
I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere alla data di inizio del procedimento.
L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.
2. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.
3. La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.
4. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo commma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.
5. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.
6. I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.
Art. 13
Impegni
1. Le inchieste possono essere chiuse senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi quando vengono presentati impegni volontari e in base ai quali:
a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti;
b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa consultazione, concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.
2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.
3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o di esportazione possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.
4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti dell'inchiesta interessate.
5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere l'inchiesta. L'inchiesta si considera chiusa se entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.
6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi, se si accerta l'insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l'impegno diviene automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In questa ipotesi, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di sovvenzioni o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicare i suoi effetti conformemente alle proprie modalità ed alle disposizioni del presente regolamento.
7. La Commissione chiede ai paesi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.
8. Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli articoli 18, 19, 20 e 22 si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese d'origine e/o esportazione.
9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti, può essere imposto un dazio definitivo, a norma dell'articolo 15, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno, sempre che l'inchiesta sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio e che l'esportatore interessato e/o il paese d'origine e/o esportazione, nei casi diversi dalla revoca dell'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.
10. A norma dell'articolo 12, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell'impegno, qualora l'inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa.
Art. 14
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure
1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
2. Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.
3. Il procedimento è immediatamente chiuso se si accerta che l'importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili.
4. Per i procedimenti iniziati a norma dell'articolo 10, paragrafo 13, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell'articolo 10, paragrafo 11. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile.
5.
L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem, con le seguenti eccezioni:
a) nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem,
b) nel caso dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC di cui all'allegato VII dell'accordo sulle sovvenzioni e dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che hanno completamente soppresso le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del presente regolamento, il limite d'irrilevanza delle sovvenzioni è il 3 % ad valorem. Qualora dalla soppressione delle sovvenzioni all'esportazione dipenda l'applicazione della presente disposizione, questa si applica a decorrere dalla data in cui è notificata la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione al comitato per le sovvenzioni e le misure compensative dell'OMC e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo membro non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente disposizione scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC,
fermo restando che deve essere chiusa solo l'inchiesta qualora l'importo delle sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d'irrilevanza per singoli esportatori e che questi rimangano soggetti al procedimento e possono essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi degli articoli 18 e 19.
Art. 15
Sostituzione di dati definitivi
1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza delle sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 31, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo, a meno che le sovvenzioni siano state revocate o che sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Se sono in vigore dazi provvisori, la proposta relativa al provvedimento definitivo deve essere presentata al Consiglio almeno un mese prima della scadenza di tali dazi. L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili di cui hanno beneficiato gli esportatori, accertato a norma del presente regolamento, e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.
2. Il dazio compensativo viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.
3. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 27, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell'esame, non supera la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28. Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell'articolo 27.
Art. 16
Retroattività
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R2026.1
1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 ovvero dell'articolo 15, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.
2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non è considerato come pregiudizio il ritardo grave nella costituzione di un'industria comunitaria, né la minaccia di pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.
3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.
4. Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile
b) si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.
e,
5. In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera pratica nei novanta giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell'impegno.
Art. 17
Durata
Le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.
Art. 18
Riesami in previsione della scadenza
1. Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.
2. Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare, il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio.
3. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d'origine e/o d'esportazione e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
4. Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente articolo. I produttori comunitari, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. Viene inoltre pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente articolo.
Art. 19
Riesami intermedi
1. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari oppure del governo del paese d'origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi di prova della necessità di tale riesame intermedio.
2. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.
3. Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili accertato, viene avviato un riesame intermedio qualora i produttori comunitari presentino sufficienti elementi di prova del fatto che i dazi non hanno provocato variazioni o hanno provocato variazioni insufficienti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'importo delle sovvenzioni compensabili.
4. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 8. A tale fine, nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.
Art. 20
Riesami accelerati
Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell'inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, ad essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un'aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile. La Commissione avvia tale riesame dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato ai produttori comunitari l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.
Art. 21
Restituzioni
1. Nonostante l'articolo 18, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.
2. Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.
3. Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all'importo delle sovvenzioni compensabili per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.
4. Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione suddetta.
Art. 22
Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni
1. Le pertinenti disposizioni degli articoli 10 e 11, escluse quelle relative ai termini, si applicano ai riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20. Tali riesami si svolgono rapidamente e si concludono entro dodici mesi dalla data del loro inizio.
2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20 dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma dell'articolo 18 oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo.
3. Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all'articolo 18, il riesame a norma dell'articolo 19 verte anche sulle circostanze di cui all'articolo 18.
4. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli articoli 5, 6, 7 e 27.
Art. 23
Elusione
1. L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, purché sia provato che ne risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio compensativo in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.
2. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti sui fattori enunciati nel paragrafo 1. L'inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice e su proposta della Commissione, con effetto a decorrere dalla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all'apertura e allo svolgimento delle inchieste.
3. Non sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura i prodotti accompagnati da un certificato doganale attestante che l'importazione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati sono rilasciati agli importatori su domanda scritta, in base all'autorizzazione conferita con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo, oppure in base all'autorizzazione del Consiglio contenuta nella decisione che istituisce le misure. I certificati sono validi per il periodo e alle condizioni in essi fissati.
4. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.