REGOLAMENTO (CE) N. 2026/97 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che consentono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,
vista la proposta della Commissione1,
1) considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/882, il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea;
2) considerando che dette norme sono state adottate in conformità degli obblighi internazionali vigenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure compensative);
3) considerando che la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha portato all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»);
4) considerando che l'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'OMC (accordo OMC), approvato con decisione 94/800/CE3, comprende, tra l'altro, l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (il GATT 1994), un accordo sull'agricoltura, un accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994 (in appresso denominato «accordo antidumping del 1994») e un nuovo accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni»);
5) considerando che, per rendere più trasparente ed efficace l'applicazione da parte della Comunità delle norme stabilite rispettivamente dall'accordo antidumping del 1994 e dall'accordo sulle sovvenzioni, si ritiene necessario adottare due regolamenti distinti che specifichino in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l'applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale;
6) considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie che disciplinano l'applicazione delle misure compensative alla luce delle nuove norme multilaterali per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di apertura dei procedimenti e di svolgimento delle successive inchieste, ivi compresi l'accertamento e l'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie, l'imposizione e la riscossione di dazi compensativi, la durata e il riesame delle misure compensative, nonché la rivelazione delle informazioni relative alle inchieste sulle sovvenzioni;
7) considerando che, data la portata delle modifiche che comportano i nuovi accordi e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno recepire, per quanto possibile, i termini dei nuovi accordi nella legislazione comunitaria;
8) considerando che appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico), e in base a quali criteri debba essere calcolato l'importo della sovvenzione compensabile;
9) considerando che, nel determinare l'esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di qualsiasi ente pubblico nel territorio di un paese, o che c'è stata una forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all'impresa beneficiaria;
10) considerando che è necessario illustrare in maniera sufficientemente dettagliata quali tipi di sovvenzioni non sono compensabili e le procedure da seguire qualora nel corso di un'inchiesta si constati che un'impresa indagata ha ricevuto sovvenzioni non compensabili;
11) considerando che l'accordo sulle sovvenzioni stabilisce che l'applicabilità delle disposizioni relative alle sovvenzioni non compensabili scade cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, a meno che non sia prorogata per reciproca intesa tra i membri dell'OMC; che pertanto può rendersi necessario modificare di conseguenza il presente regolamento, qualora la vigenza delle suddette disposizioni non venga in tal modo prorogata;
12) considerando che le misure figuranti all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura non sono compensabili, nei limiti specificati in detto accordo;
13) considerando che è opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati per quanto riguarda i fattori che possono contribuire a determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato oppure minaccino di provocare un pregiudizio grave; che per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato vigenti nella Comunità;
14) considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «parti collegate»; che inoltre occorre prevedere che un procedimento in materia di dazi compensativi possa essere attuato in nome dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;
15) considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denunzia in materia di dazi compensativi, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di sovvenzioni compensabili, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; che è inoltre opportuno specificare le procedure di rigetto delle domande o di apertura dei procedimenti;
16) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione; ché è inoltre opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito; che sarebbe altresì opportuno instaurare una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto attiene alla raccolta di informazioni;
17) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che tali dazi non possono essere istituiti prima del decorso di sessanta giorni o dopo il decorso di nove mesi dall'inizio del procedimento; che è altresì necessario prevedere che tali dazi possano in tutti i casi essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi;
18) considerando che occorre stabilire procedure per l'accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni compensabili e il pregiudizio, in alternativa all'imposizione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere imposti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non rischino di provocare un comportamento lesivo della concorrenza;
19) considerando che è necessario prevedere che i procedimenti si concludano - con o senza l'istituzione di misure definitive - normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre tredici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta;
20) considerando che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi qualora si riscontri che l'importo della sovvenzione è minimo oppure, in particolare nel caso di importazioni originarie di paesi in via di sviluppo, che il volume delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili e che è opportuno definire tali criteri; che, per i casi in cui si debbano istituire misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure stesse devono essere inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure da applicarsi in caso di ricorso a tecniche di campionamento;
21) considerando che è necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo qualora ciò sia ritenuto opportuno e precisare le circostanze in cui si applicano retroattivamente per salvaguardare l'efficacia delle misure definitive; che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di revoca di impegni;
22) considerando che occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere mantenute in vigore; che è inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi ad un mutamento di circostanze, si devono svolgere riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi compensativi;
23) considerando che, sebbene l'accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all'elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all'elusione delle misure antidumping; che risulta pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro le elusioni;
24) considerando che è opportuno autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda inopportuna l'applicazione continuativa di tali misure;
25) considerando che è necessario stabilire che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione all'atto dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni;
26) considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino e comunichino alla Commissione gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;
27) considerando che è necessario prevedere che il comitato consultivo deve essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; che il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione;
28) considerando che è opportuno stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni compensabili e di pregiudizio; che tali visite devono tuttavia essere condizionate al ricevimento di risposte adeguate ai questionari;
29) considerando che è necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati;
30) considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possono essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi della cooperazione;
31) considerando che debbono essere emanate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la rivelazione di segreti d'impresa o amministrativi;
32) considerando che è indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi;
33) considerando che è opportuno istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, e in particolare dei consumatori, all'istituzione di misure, nonché fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;
34) considerando che, per l'applicazione delle norme dell'accordo sulle sovvenzioni, è indispensabile che, al fine di mantenere l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi che tale accordo intende creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;
35) considerando che, con il regolamento (CE) n. 3284/94, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea4, il Consiglio ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2423/88 e ha istituito un nuovo sistema comune di difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea;
36) considerando che, all'atto della pubblicazione, sono stati constatati problemi redazionali nel testo del regolamento (CE) n. 3284/94; che, inoltre, tale regolamento è già stato modificato;
37) considerando che, a fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento, facendo salvi i procedimenti già avviati in forza del medesimo o del regolamento (CEE) n. 2423/88,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1997. Per il Consiglio Il Presidente J. POOS