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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 78 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-20, depositata il 1986-04-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:78
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12319

  • Ordinamento penitenziario
  • Spese di procedimento e mantenimento
  • Rimborso a carico del condannato o dell'internato
  • Limiti
  • Disagiate condizioni economiche e regolare condotta dell'obbligato
  • Istanza o proposta di remissione del debito
  • Termine
  • Perentorietà
  • Questione già esaminata
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354), impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto prevede, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, relativo a spese di procedimento e di mantenimento, termini perentori, individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato. Infatti, identica questione è stata già decisa, nel senso della inammissibilità, sul rilievo che l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) - unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta" o della "proposta" di remissione del debito - è inserito in un testo normativo privo di forza di legge e come tale non suscettibile di sindacato da parte della Corte; mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, né implicitamente né tanto meno esplicitamente, la necessità di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non può essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimità. - S. n. 51/1984.

Norme impugnate

  • art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354
  • art. 96 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), Così come integrato dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), promosso con l'ordinanza emessa il 4 aprile 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino sull'istanza proposta da Ricca Franco, iscritta al n. 1084 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza del 4 aprile 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, nella parte in cui sono previsti, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, termini perentori individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;
punto 2
considerato che la questione è già stata decisa nel senso dell'inammissibilità con la sentenza n. 51 del 1984, in quanto che l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339), unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta" o della "proposta" di remissione del debito, è inserito in un testo normativo privo di forza di legge, come tale non suscettibile di sindacato nella presente sede, mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, né implicitamente né tanto meno esplicitamente, la necessità di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non può essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimità.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza del 4 aprile 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze