Sez. U, Ordinanza n. 484 del 23/08/1989 (Rv. 463668 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CLIENTE PER CAUTELARE LA PRETESA CREDITORIA DELLA BANCA - DEDUZIONE DELLA INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CIRCA I LIMITI MASSIMI DEI "FIDI" - CONSEGUENTE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO RIVOLTO A SOLLEVARE DETTA QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CLIENTE PER CAUTELARE LA PRETESA CREDITORIA DELLA BANCA - DEDUZIONE DELLA INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CIRCA I LIMITI MASSIMI DEI "FIDI" - CONSEGUENTE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO RIVOLTO A SOLLEVARE DETTA QUESTIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla controversia promossa dal cliente per contestare la pretesa creditoria della banca, la circostanza che si denunci la nullità della relativa operazione, per inosservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo circa i limiti massimi dei "fidi", non può implicare un difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, non essendo questo configurabile in una causa fra privati. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, rivolto a sollevare detta questione. (V 3131/88, mass n 458623).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)