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Sez. 3, Ordinanza n. 808 del 02/04/1973 Cc. (dep. 01/08/1973) Rv. 124742 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO(ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ATTIVITA PROCESSUALI COMPIUTE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1973-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124742-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO(ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ATTIVITA PROCESSUALI COMPIUTE PRIMA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - VALIDITA.*

Per il principio tempus regit actum le attivita processuali, comunque compiute sulla base di norme dichiarate successivamente illegittime dalla Corte costituzionale, conservano la loro giuridica validita. Pertanto, gli effetti di una notificazione eseguita ai sensi dell'art 169, ultimo comma cod proc pen, mediante deposito nella casa comunale, debbono ritenersi verificati alla data di inoltro e non di arrivo della raccomandata, quando l'atto si sia perfezionato prima della sentenza della Corte costituzionale n 77 del 1972, con la quale l'art 169, ultimo comma cod proc pen, e stato dichiarato illegittimo nella parte in cui considerava effettuata la notifica alla data di spedizione e non di ricezione della raccomandata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)