Sez. 2, Sentenza n. 6103 del 05/12/1985 (Rv. 443237 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE - REGIME DELLE SPESE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE - REGIME DELLE SPESE.*
In ipotesi di Cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio che ne consegue, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, per cui resta irrilevante il fatto che in qualche fase o grado una delle parti sia rimasta vittoriosa, essendo prevista solo in relazione al giudizio di Cassazione, ed anche per il caso di Cassazione con rinvio, la possibilità che la decisione sulle spese del relativo giudizio venga emessa con la relativa sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)