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Sez. 2, Sentenza n. 812 del 25/01/1992 (Rv. 475434 - 01)

Vendita - Effetti - In genere | Clausola attributiva ad entrambi i contraenti del potere di far cessare gli effetti del contratto - Natura - Condizione risolutiva potestativa o patto di recesso ex art. 1373 cod. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475434-01

Vendita - Effetti - In genere

Con riguardo a compravendita, la clausola che accordi ad entrambi i contraenti il potere di far venir meno gli effetti del contratto non può essere ricondotta nell'ambito del patto di riscatto, contemplato dall'art. 1500 cod. civ. con riferimento soltanto al venditore, ma può integrare, sulla base dell'individuazione dell'effettiva volontà degli stipulanti, una condizione risolutiva potestativa (non rientrante nella previsione di nullità di cui all'art. 1355 cod. civ., inerente alla condizione meramente potestativa di tipo sospensivo), ovvero un patto di recesso "ex" art. 1373 cod. civ., considerando che il primo comma di tale ultima norma, ove esclude il recesso dopo l'esecuzione del contratto, è suscettibile di deroga convenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)