Sez. 5, Sentenza n. 29072 del 25/06/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290384-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Natura istantanea del reato - Protrazione nel tempo degli effetti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo e si consuma nel momento in cui la condotta violenta o minacciosa determina la coartazione dell'altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l'eventuale protrazione nel tempo dell'offesa al bene giuridico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del momento consumativo, rilevante ai fini della prescrizione, nella modifica, ad opera dell'imputato, delle serrature di alcuni immobili compresi in un compendio ereditario e nel rifiuto di consegnare le nuove chiavi agli altri coeredi e non nella successiva consegna delle stesse, avvenuta a distanza di anni).
Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)