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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 24 novembre 1987, causa 223/85

Decisione
decisa il 1987-11-24
ECLI
ECLI:EU:C:1987:502

Epigrafe

Sentenza della Corte 24 novembre 1987 Nella causa 223/85, Rijn-Schelde-Verolme (RSV) Machinefabrieken en Scheepswerven NV, con l'avv. T. R. Ottervanger, dei fori di Rotterdam e di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. G. Harles, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. van der Esch e F. Grondman, membri del suo ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 1984, n. 85/351/CEE, « relativa all'aiuto concesso dal governo olandese a favore di un'impresa della costruzione meccanica» (GU 1985, L 188, pag. 44), LA CORTE, composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale dell'11 marzo 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 18 giugno 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 luglio 1985, la Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV (in prosieguo: «RSV»), con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso, in via principale, all'annullamento della decisione n. 85/351 della Commissione, 19 dicembre 1984 (GU 1985, L 188, pag. 44), con cui questa ha accertato che l'aiuto pari a 294 milioni di HFL, attribuito nel 1982 alla ricorrente dal governo olandese, era incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE e doveva essere soppresso; il ricorso mira in subordine all'annullamento degli artt. 2 e 3 di detta decisione, i quali prescrivono che l'aiuto venga soppresso e che la Commissione sia informata dei provvedimenti adottati.
punto 2
È pacifico che la ricorrente fruiva dal 1977, col consenso della Commissione, di aiuti statali nell'ambito di un programma di riorganizzazione, che si prefiggeva di porre fine ad una parte delle sue attività nei settori delle costruzioni e delle riparazioni navali nonché delle costruzioni meccaniche pesanti. Nel 1979 il ministro olandese degli affari economici aveva informato, con lettera 1° giugno 1979, la seconda camera degli stati generali di aver deciso di sgravare, a partire dal 1° gennaio 1979, il gruppo RSV delle conseguenze finanziarie della prosecuzione delle attività nei settori delle grandi costruzioni navali e della costruzione e riparazione dei grandi impianti off-shore, attività svolte da diverse affiliate del gruppo, fra cui la VDSM. Tale decisione faceva seguito alla decisione della RSV di rinunciare al proseguimento delle suddette attività.
punto 3
Nella suddetta lettera, il ministro degli affari economici forniva le seguenti precisazioni: «L'offerta di aiuto, descritta nella presente lettera, sarà specificata in una lettera indirizzata alla RSV. In proposito, rifletterò accuratamente sulla formulazione dell'offerta d'aiuto e di quella delle condizioni. Queste condizioni possono pure riguardare argomenti diversi da quelli di cui si parla nella presente lettera, qualora ciò mi appaia auspicabile per raggiungere lo scopo perseguito dalla sovvenzione. In secondo luogo, l'offerta d'aiuto dovrà essere approvata dalla Commissione europea. Fintantoché questa approvazione non sarà ottenuta, l'offerta non è vincolante. Altre condizioni, ritenute opportune in relazione dell'atteggiamento della Commissione europea, potranno esser stabilite ». Una copia di questa lettera veniva inviata il 4 luglio 1979 alla Commissione, che non vi dava seguito.
punto 4
II 1o giugno 1979 il governo olandese aveva deciso di rilevare le attività della RSV, nei succitati settori, mediante la creazione di una nuova impresa di natura pubblica, la « Rotterdam Off-shore en Scheepsbouwcombinatie BV » (in prosieguo : « ROS »). Nell'aprile del 1980, viste le perdite subite, il governo dei Paesi Bassi decideva di rinunciare alla costituzione della ROS e di porre fine alle attività nei settori delle grandi costruzioni navali e delle grandi off-shore. La RSV, che aveva agito per conto della ROS dopo che era stato deciso di costituirla, era incaricata di soprintendere al completamento dei lavori in corso, al licenziamento del personale e alla chiusura dei cantieri. Era stabilito che le spese per dette operazioni sarebbero state a carico dello Stato.
punto 5
Con lettere 17 marzo e 23 aprile 1980, il ministro degli affari economici proponeva ulteriori aiuti alla RSV, che li accettava. Tali aiuti non venivano notificati alla Commissione, ma, con lettera 26 marzo 1981, questa approvava un progetto d'aiuto alla RSV da cui emerge che, accanto ad altre somme, 310 milioni di HFL dovevano essere messi a disposizione della RSV per lo smantellamento delle grandi costruzioni navali presso una delle imprese del gruppo, la VDSM.
punto 6
In considerazione dell'aumento delle perdite relative alle grandi costruzioni navali ed alle grandi off-shore, una nuova sovvenzione veniva corrisposta, nel 1982, alla RSV, il cui importo veniva fissato in 294 milioni di HFL (47,5 milioni venivano versati il 20 dicembre 1981, 238,5 il 29 aprile 1982, mentre i rimanenti 8 milioni non sono stati pagati). Tale aiuto, che veniva versato prima della notifica alla Commissione, costituisce oggetto della decisione impugnata.
punto 7
A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce, in sostanza, gli otto mezzi seguenti : trasgressione dell'art. 93, n. 3, del trattato, in quanto l'aiuto del 1982 non doveva essere notificato alla Commissione e questa non poteva quindi chiedere la soppressione dell'aiuto per mancata notifica; trasgressione dell'art. 93, n. 2, del trattato, in quanto la Commissione sarebbe andata di gran lunga al di là delle norme di sana amministrazione indugiando 26 mesi per adottare la decisione; trasgressione dell'art. 93, n. 2, del trattato, in quanto la Commissione non avrebbe osservato il termine di due mesi per avviare il procedimento ivi contemplato; trasgressione dell'art. 190 del trattato, in quanto la Commissione avrebbe motivato la decisione in modo insufficiente o, perlomeno, in modo incomprensibile e/o contraddittorio; trasgressione dell'art. 92, n. 1, del trattato, in quanto l'accordo stipulato nel 1982 non costituisce un aiuto statale, ai sensi di detta disposizione; trasgressione dell'art. 92, n. 1, del trattato, in quanto il provvedimento d'aiuto del 1982 non incide sugli scambi né altera la concorrenza; trasgressione dell'art. 92, n. 3, del trattato, in quanto la sovvenzione di cui è causa, contrariamente a quanto dice la decisione, era connessa ad un programma di riorganizzazione atto da promuovere l'interesse comune ai sensi di detto articolo; trasgressione dei principi generali del diritto, in quanto l'ordine di rimborso contenuto nella decisione trasgredisce i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
punto 8
Per una più ampia esposizione degli antefatti e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo vengono qui di seguito riprodotti solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla ricevibilità

punto 9
Secondo la Commissione, non è certo che la ricorrente abbia un interesse legittimo a proporre il presente ricorso. La RSV aveva infatti convenuto col governo olandese che l'aiuto sarebbe divenuto immediatamente ed interamente esigibile, in caso di fallimento o di sospensioni dei pagamenti. Orbene, il 9 febbraio 1983 la sospensione dei pagamenti è stata concessa alla RSV. Ne deriverebbe che, anche se la decisione della Commissione venisse annullata, la RSV dovrebbe rimborsare al governo la sovvenzione.
punto 10
Questo argomento va disatteso. Come la ricorrente ha dichiarato in causa, una causa è attualmente pendente davanti al Raad Van State olandese, in seguito, al ricorso proposto dalla RSV avverso le decisioni dello Stato olandese che esigono il rimborso di talune somme, versate alla RSV, tra cui la somma di 294 milioni di HFL, che costituisce oggetto dell'impugnata decisione della Commissione. Qualora la RSV dovesse ottenere vittoria di causa per i motivi di diritto interno sollevati in questa causa, la decisione della Commissione costituirebbe per il governo l'unica giustificazione della domanda di rimborso.
punto 11
La ricorrente ha quindi un interesse legittimo a proporre il presente ricorso.

Sentenza › Nel merito

punto 12
È opportuno esaminare anzitutto il secondo mezzo, con cui la ricorrente assume che la Commissione, indugiando 26 mesi per adottare la decisione impugnata, non avrebbe tenuto conto delle esigenze della certezza del diritto e sarebbe andata oltre le norme di sana amministrazione. Questo ritardo avrebbe indotto la RSV nonché i suoi azionisti e creditori a ritenere che le somme corrispostele con la sovvenzione di cui è causa le appartenessero del tutto legalmente.
punto 13
Secondo la Commissione, l'indugio nell'adottare la decisione era dovuto alla comprensione da essa dimostrata per le difficoltà della RSV. La situazione di questa sarebbe stata talmente complessa e le conseguenze del suo crollo talmente gravi che sarebbe stato impossibile adottare una decisione prima. Solo il 24 ottobre 1984 essa avrebbe ricevuto dal governo olandese informazioni concrete sulla cessazione delle attività della RSV nel settore delle costruzioni off-shore, informazioni che le avrebbero consentito di farsi un'idea della questione nel suo complesso.
punto 14
Va osservato che la Commissione non ha fornito alcuna valida giustificazione del lungo indugio per adottare la decisione. Essa si è limitata ad addurre la complessità della situazione del gruppo RSV e il ritardo con cui il governo olandese le avrebbe fornito le informazioni necessarie. Emerge tuttavia dal fascicolo che la sovvenzione di cui è causa riguardava unicamente le maggiori spese per un'operazione, la cessazione delle attività del gruppo RSV nel settore delle costruzioni offshore, per la quale erano stati corrisposti degli aiuti autorizzati dalla Commissione.
punto 15
La situazione era quindi nota alla Commissione e le cause che avevano determinato il superamento delle spese coperte dalla sovvenzione autorizzata il 26 marzo 1981, indicate nella decisione, non richiedevano indagini approfondite. Si trattava di errori di gestione e di sfavorevoli condizioni di mercato che avevano provocato l'annullamento di un contratto relativo alla costruzione di un modello speciale di piattaforma per il dragaggio.
punto 16
Inoltre, dal fascicolo emerge che l'aiuto di cui è causa riguardava un settore che, dal 1977, fruiva di sovvenzioni versate dal governo olandese ed autorizzate dalla Commissione, e che detto aiuto era destinato a far fronte alle maggiori spese per un'operazione che aveva pure fruito di una sovvenzione autorizzata. La ricorrente ha quindi potuto ragionevolmente ritenere che i dubbi della Commissione non sussistevano più e che l'aiuto non dava luogo ad obiezioni.
punto 17
Ne consegue che il ritardo della Commissione nell'adottare la decisione impugnata nel caso di specie poteva far nascere nella ricorrente un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare alle autorità olandesi di ordinare la restituzione dell'aiuto. Gli artt. 2 e 3 della decisione 19 dicembre 1984, da cui deriva una siffatta intimazione, sono quindi illegittimi e vanno annullati.
punto 18
L'illegittimità degli arti. 2 e 3 inficia necessariamente nel presente caso, in considerazione di tutte le particolarità che lo caratterizzano, la legittimità della decisione nel suo complesso.
punto 19
Per questi motivi, si deve annullare la decisione impugnata senza che sia necessario prendere in esame gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente.

Sentenza › Sulle spese

punto 20
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La decisione n. 85/351 della Commissione, 19 dicembre 1984, relativa all'aiuto concesso dal governo olandese ad un'impresa di costruzioni meccaniche, è annullata. 2) La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Bosco Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias Koopmans Everling Joliét Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 novembre 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente f. f. G. Bosco presidente di sezione

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze