Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
Testo in vigore al
Art. 69 Collegio consultivo centrale dei periti doganali
1. Il collegio consultivo centrale dei periti doganali si compone di un presidente, di diciotto membri effettivi, di quattro membri supplenti, di un segretario e di un segretario aggiunto. Il presidente e' scelto fra i docenti universitari di materie tecnico-scientifiche.
2. I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue:
a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per il commercio con lo estero, non appartenenti alle rispettive amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnico-merceologica in materia industriale, agricola e commerciale;
b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere, di commercio, industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal Ministro stesso;
c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio con l'estero, due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra funzionari dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. Esplicano le funzioni di segretario e di segretario aggiunto funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.
4. Il collegio e' articolato su due sezioni di un numero uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice presidente.
5. Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli puo' assumere la presidenza di qualunque sezione e puo' altresi' stabilire che gli affari piu' importanti vengano deferiti all'esame delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza.
6. I componenti del collegio consultivo centrale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Il collegio e' costituito per tre anni; alla scadenza del triennio i componenti possono essere confermati.
7. La qualita' di presidente o membro del collegio consultivo centrale non e' compatibile con quella di presidente o membro di un collegio consultivo compartimentale dei periti doganali.
Art. 70 Decisioni del Ministro
1. La decisione del Ministro per le finanze deve essere emessa nel termine di sei mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 68 secondo comma e deve essere subito notificata all'interessato per il tramite della competente dogana.
2. Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito.
3. Entro dieci giorni dalla notifica la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Art. 71 Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi
1. Per la validita' delle riunioni dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative sezioni, e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi membri, compreso nel computo il presidente.
2. I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
3. I pareri dei collegi non sono vincolanti per l'autorita' chiamata a decidere la controversia; tuttavia, nel caso che la decisione sia difforme dal parere, l'autorita' stessa deve precisare nel proprio provvedimento i motivi del dissenso. In ogni caso la decisione va notificata all'operatore corredata dal parere del collegio.
4. Sia l'Amministrazione finanziaria sia il proprietario della merce possono presentare memorie aggiuntive e documenti, di cui la controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere sentiti dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della merce puo' farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale o da altro professionista. Prima della emissione del parere da parte del collegio, l'operatore ed i funzionari dell'amministrazione che siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi.
5. Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, nonche' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre sedi. Ai fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello Stato sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che rivestono la qualifica di dirigente superiore.
Art. 72 Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza
1. Le spese per la spedizione dei campioni, comprese quelle per la restituzione agli interessati della parte di essi eventualmente residuata, sono a carico degli operatori.
2. La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire alla dogana entro centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento.
3. Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbano essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane.
4. Sono anche a carico dell'operatore le spese per eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da parte dei laboratori od uffici non dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, disposti su richiesta dell'operatore medesimo.
Art. 73 Pareri preventivi del collegio consultivo centrale
1. Quando ne sia richiesto dal Ministro per le finanze o da una camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il collegio consultivo centrale dei periti doganali puo' esprimere il proprio parere su questioni di massima nonche' sulla classificazione, origine e valore imponibile, sul regime delle tare e sul trattamento degli imballaggi relativamente a merci per le quali, non esiste controversia fra dogana e contribuenti.
Art. 74
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374
Art. 75 Previsione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale
1. La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non e' ammessa quando comporti il riesame di questioni gia' decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.
Art. 76 Rimedi giurisdizionali
1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 8 NOVEMBRE 1990, N. 374.
2. Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.
Capo V. Riscossione
Art. 77 Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali
1. Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali puo' essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. E' in facolta' del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire.
2. Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facolta' del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti:
a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;
b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonche' mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito anche internazionali espressi in lire italiane.
b-bis) mediante bonifico bancario con valuta fissa.
3. Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 78 Pagamenti periodici di diritti doganali
1. L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro che effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali di ottenere la libera disponibilita' della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore delle doganali riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi.
2. La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.
3. L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa.
4. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi ai pacchi postali.24
Art. 79 Pagamento differito di diritti doganali
1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.
Art. 80 Decorrenza e scadenza del periodo per il quale e' concesso il pagamento differito
1. Il periodo per il quale e' concesso il pagamento differito di cui al precedente articolo decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce e' stata gia' rilasciata a disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo.
2. Qualora l'operazione doganale relativa a merce descritta in una unica dichiarazione venga effettuata in piu' riprese, il periodo di cui al comma precedente decorre dal giorno del rilascio dell'ultima quantita' di merce, retrodatato di un numero di giorni uguale alla meta' di quelli impiegati per il compimento dell'operazione stessa; se il numero dei giorni impiegati nel compimento dell'operazione e' dispari, la meta' e' calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore. Per le operazioni doganali a riprese di durata superiore a trenta giorni il periodo di cui al comma precedente decorre in ogni caso dal quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio della prima quantita' di merce.
3. Nei casi in cui sono consentiti, ai sensi dell'art. 78, pagamenti periodici globali per gruppi di operazioni separatamente effettuate in un determinato intervallo di tempo, la decorrenza del periodo per il quale e' concesso il pagamento differito e' stabilita con i criteri indicati nel precedente comma, assumendo a base del calcolo il numero dei giorni costituenti l'intervallo medesimo.
4. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento e' prorogato al giorno lavorativo immediatamente seguente.
Art. 81 Ritardo nel pagamento dei diritti
1. Qualora dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta ovvero dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento periodico o per il pagamento differito non siano stati pagati i diritti liquidati, la dogana procede, con le norme di cui allo articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 322.
2. Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.
Art. 82 Ingiunzione di pagamento
1. I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.
2. All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, puo' farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.
Art. 83 Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono
1. Nei casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65, il rilascio della merce prima che l'accertamento sia divenuto definitivo, i diritti che non risultano contestati devono essere versati a titolo definitivo.
2. Deve essere altresi' versata a titolo definitivo, nei casi di merci rilasciate con sospensione del pagamento di una parte dei diritti liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono.
3. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.
Art. 84 Prescrizione dei diritti doganali
1. L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.
2. Il termine decorre:
a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;
b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;
c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia;
d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso.
3. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Art. 85
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 25418
Art. 86 Interessi per il ritardato pagamento
1. Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti.
2. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile.
3. Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.
Art. 87 Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali
1. In tutti i casi in cui e' prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa puo' essere prestata, oltreche' mediante deposito delle somme stesse con le modalita' indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.
2. Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.
Art. 88 Esclusione delle penalita' dal computo delle cauzioni
1. Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli importi corrispondenti alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi.
Art. 89 Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine
1. Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate, per quanto riguarda la sovrimposta stessa e l'eventuale diritto erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per la imposta di fabbricazione ed il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali depositati o trasportati.
2. Le cauzioni sono limitate al dieci per cento dell'ammontare dei tributi anzidetti quando si tratta di operazioni di temporanea importazione effettuate da ditte che lavorano le merci soggette ai tributi stessi in propri stabilimenti sottoposti a permanente vigilanza finanziaria. In tali casi i crediti dell'Amministrazione finanziaria per i tributi ed i relativi interessi di mora, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, nonche' nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, di pertinenza delle stesse ditte.